Nota alla sentenza n.23786 dell’11 ottobre 2017, Pres. Di Iasi, Rel. Stalla CORTE DI CASSAZIONE.
PROCESSO TRIBUTARIO- Asserita carenza di legittimazione passiva del ricorrente- Rigetto della questione in primo grado e da accoglimento nel merito del ricorso- Necessità di appello incidentale. Il contribuente che deduca la propria carenza di legittimazione passiva ed ottenga in proposito una pronuncia negativa in primo grado è tenuto, seppure interamente vittorioso nel merito della lite, a devolvere la relativa questione alla Commissione tributaria regionale con l’appello incidentale, non essendo al riguardo sufficiente la mera riproposizione ai sensi dell’art.56 del D.Lgs. n. 546/1992.
Nella nota alla sentenza l’Autore conferma la sua convinzione che, fatti salvi i casi indicati nell’art.59 comma 1 del D.Lgs n.546, il giudice di appello affronta e decide la controversia e non controlla la legittimità della sentenza di primo grado. Sottolinea, inoltre, che le minori preclusioni del giudizio di appello tributario rispetto a quello civile, ne confermano la natura prettamente rinnovatoria, in considerazione del fatto che nella materia tributaria l’esigenza è quella di appurare la verità materiale delle vicende controverse.
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“La delimitazione dei confini fra riproposizione delle questioni non accolte ed appello incidentale nel processo tributario ed i relativi riflessi sulla nozione di interesse ad appellare”, in Rassegna tributaria, n. 1\2018;2